Statuto Progetto Natura Onlus

Art.1 Denominazione

Associazione Progetto Natura Onlus è un’associazione che assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Associazione Progetto Natura Onlus ha sede legale in Milano, la modifica della sede legale nella stessa città potrà avvenire con delibera della Assemblea dei soci.

Associazione Progetto Natura Onlus si ispira ai principi e alle finalità tutelate e delimitate dalla normativa relativa alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale come espresso nel successivo art. 2;

Art. 2 Finalità

Associazione Progetto Natura Onlus non ha fini di lucro e nel perseguire l’esclusivo fine di solidarietà Sociale opera per la conservazione, la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 Attività

Associazione Progetto Natura Onlus, per raggiungere la finalità di cui all’articolo precedente, opera attraverso le seguenti attività dirette:

a) Gestione, promozione, valorizzazione e riqualificazione di aree naturali, protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica, parchi urbani e sub urbani, e delle relative strutture, in accordo e in applicazione delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti, al fine promuovere la conservazione e la tutela attiva della natura.

b) Porre in essere azioni dirette volte alla conservazione, tutela e gestione, in Italia e all’estero, di specie animali, vegetali e dei loro habitat, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini e dei diversi portatori di interesse, promuovendo a tal fine nella società corretti atteggiamenti e comportamenti, individuali e collettivi, nei confronti della natura e della sostenibilità ambientale affinchè da ciò ne derivi uno sviluppo sostenibile della società, ovvero centrato su di un equilibrio uomo-natura finalizzato ad un corretto utilizzo delle risorse naturali, che risponda alle esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie.

Associazione Progetto Natura Onlus non svolgerà Attività diverse da quelle di solidarietà Sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque nell’ambito del settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Art. 4 Attività strumentali

In via strumentale e per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione Progetto Natura Onlus, solo in stretto rispetto della normativa vigente in tema di Onlus, potrà tra l’altro, titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui;

c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;

e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi statutari. L’eventuale partecipazione a società di capitali si sostanzierà esclusivamente in una gestione statico-conservativa del patrimonio non comportante l’assunzione di funzioni di coordinamento o direzione;

f) raccogliere fondi occasionalmente nelle forme consentite dalle disposizioni di legge;

g) curare la realizzazione, l’edizione e la diffusione di pubblicazioni e documenti filmati a supporto delle attività ai punti dell’art. 3, nei limiti e nel rispetto della legge 25 febbraio 1987 n. 67

h) scambiare conoscenze, buone pratiche, iniziative e diffusione delle informazioni, tra diversi soggetti, anche a livello internazionale, che si occupano di tematiche ambientali, che consentano di effettuare progressi significativi nel campo della conservazione e tutela della natura e valorizzazione del territorio;

i) promuovere la conservazione e tutela della natura e valorizzazione delle aree protette, in Italia e all’estero, attraverso l’organizzazione di momenti volti a far prendere contatto diretto ed educativo rispetto alle azioni oggetto dell’attività istituzionale;

Nel rispetto delle indicazioni dello statuto, e del rispetto integrale della normativa in tema di Onlus, l’ Associazione Progetto Natura Onlus si dota di tutti gli strumenti, tecnici, politici, amministrativi e giuridici ritenuti utili per raggiungere i propri fini.

Può inoltre stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione e aderire ad altre organizzazioni italiane o estere che perseguano, in tutto o in parte, finalità analoghe.

Art. 5 Soci

Sono soci di Associazione Progetto Natura Onlus tutti coloro che accettino le norme del presente Statuto e siano in regola con versamento della quota associativa annuale.

Sono Soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della Associazione o che in seguito siano indicati come tali con delibera del Consiglio direttivo;

Sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota associativa ordinaria annuale versano un maggior contributo a sostegno della associazione;

Tutte le categorie di soci hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri;

L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E’ prevista l’intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d’iscrizione.

La qualifica di socio viene meno in seguito a delibera dell’Assemblea dei Soci nei seguenti casi: dimissioni volontarie, mancato versamento della quota associativa annuale, comportamento non conforme alle finalità dell’associazione, mancato rispetto delle norme statutarie.

Art. 6 Organi associativi

Sono organi di Associazione Progetto Natura Onlus:

a)            l’Assemblea dei soci;

b)           il Consiglio Direttivo;

c)           il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente;

d)           il Direttore;

e)           il Revisore legale.

Art. 7 Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è organo deliberante e sovrano di Associazione Progetto Natura Onlus.

Art. 8 Compiti dell’Assemblea dei soci

Sono compiti dell’Assemblea dei soci:

a) promuovere la discussione e determinare l’indirizzo delle politiche associative di Associazione Progetto Natura Onlus;

b) promuovere il confronto all’interno del corpo associativo e con gli altri aderenti ad organizzazioni ed Enti che si occupano di ambiente a diversi livelli presenti sui territori;

c) approvare il bilancio consuntivo;

d) discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporle;

e) approvare gli investimenti patrimoniali di tipo immobiliare;

f) proporre e/o approvare le modifiche dello statuto;

g) deliberare in merito all’esclusione dei soci;

h) stabilire l’importo delle quote annuali di adesione all’associazione;

i) eleggere il Consiglio Direttivo;

j) eleggere il Revisore legale.

Art. 9 Modalità di convocazione dell’Assemblea e deliberazioni.

La convocazione avviene con invito a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, inviato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

La convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione, l’ordine del giorno, nonché la data dell’eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la metà dei soci più uno e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per approvare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci e, in seconda convocazione, la maggioranza.

In prima e seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, presieduta da persona appositamente designata dall’Assemblea.

Il Segretario dell’Assemblea è di norma il Direttore dell’associazione e, solo in caso di sua impossibilità a presenziare, viene designato dal Presidente o dall’Assemblea. Delle deliberazioni dell’Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile, nell’ambito delle linee programmatiche definite dall’Assemblea dei soci, della gestione e dell’amministrazione dell’associazione e rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 5, eletti dall’Assemblea dei soci ed individuati tra gli iscritti.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più Componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi vengono sostituiti dallo stesso Consiglio Direttivo che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La nomina dei nuovi consiglieri viene ratificata dalla successiva Assemblea dei soci. I nuovi membri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, entro 30 giorni viene convocata l’Assemblea dei soci affinché si provveda all’elezione dell’intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, si riunisce almeno due volte all’anno e ha il compito di:

a) attuare le decisioni dell’Assemblea dei soci e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Associazione Progetto Natura Onlus;

b) esprime parere in relazione alla necessità di ricorrere a collaboratori, demandando al Direttore gli atti conseguenti;

c) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;

d) amministrare il patrimonio dell’Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all’Assemblea dei soci;

e) svolgere un’azione di controllo dell’ordinaria amministrazione posta in essere dal Presidente e dal Direttore e ratificare gli atti di straordinaria amministrazione;

f) predisporre e approvare il bilancio preventivo;

g) approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione quali, a titolo esemplificativo, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari;

h) deliberare sull’esclusione dei soci, salva la successiva ratifica dell’assemblea;

i) emanare regolamenti in esecuzione al presente statuto nonché Ogni altro regolamento necessario al buon andamento dell’associazione;

j) eleggere tra i suoi componenti:

• il Presidente e, qualora se ne ravvisi la necessità, il Vice-Presidente;

• il Direttore e, se necessario, il vice-Direttore;

k) eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico e nominare i suoi componenti;

l) attribuire ai soci, con giustificato motivo, lo status di “Socio fondatore”

Art. 12 Svolgimento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal direttore non meno di 7 giorni prima della data prefissata.

La convocazione avviene con invito a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, inviato almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della riunione, l’ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio stesso con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si verificata la terza assenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica quattro anni, provvede alle convocazioni associative e ne assicura il regolare funzionamento.

Il Presidente assicura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione. In sua assenza tali funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal direttore.

Il Presidente può aprire e movimentare conti correnti bancari e, con delibera dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, richiede mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 14 Rappresentanza e firma dell’Associazione

Il Presidente e il Vice Presidente hanno, anche a firma disgiunta, la rappresentanza legale dell’Associazione sia in giudizio che nei confronti di terzi.

Art. 15 Il Direttore

Il Direttore, puo’ essere nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e rimane in carica quattro anni.

Il Direttore coordina l’attività amministrativa dell’Associazione, ha la responsabilità del corretto funzionamento della struttura associativa e svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Svolge l’attività di gestione dei collaboratori e delle risorse umane. Coordina, altresì, i rapporti e le relazioni tra la Associazione e i fornitori e gli enti terzi.

Il Direttore svolge di diritto il ruolo di segretario del Consiglio Direttivo, e dell’Assemblea dei soci; in caso di sua assenza il segretario viene nominato dal Presidente.

Art. 16 Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico, se nominato,è organismo di consulenza e ricerca di Associazione Progetto Natura Onlus e opera in completa autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo.

Ne fanno parte esperti nelle varie discipline ambientali che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell’Associazione contenuti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica quattro anni.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Le attività sono individuate e disciplinate nel Regolamento così come le modalità Organizzative.

Art. 17 Incompatibilità e limiti delle cariche

La carica di Presidente, vice Presidente, di Direttore è incompatibile con quella di: Sindaco, assessore comunale, consigliere comunale, presidente di regione, assessore Regionale, consigliere regionale, presidente di provincia, assessore provinciale, consigliere provinciale, e componente di CdA di società Pubbliche partecipate.

Non si può Ricoprire la carica di Presidente, vice Presidente, di Direttore per più di tre mandati consecutivi.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Sindaco, assessore comunale, presidente di regione, assessore regionale , consigliere regionale, presidente di provincia, assessore provinciale e componente di CdA di società Pubbliche partecipate.

La carica di consigliere del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di presidente di regione e assessore regionale, Presidente di Provincia e assessore provinciale.

Si considerano, inoltre, in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrifico degli interessi associativi.

Chiunque si trovasse in questa posizione ha l’obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l’obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.

Art. 18 Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo ed ai lavoratori

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell’associazione previsti dal presente statuto ed a coloro che prestino lavoro per l’associazione, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall’art. 10 co. 6 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 19 Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo comune originario, accresciuto dai risultati positivi di esercizio eventualmente realizzatisi in tempi successivi;

Il patrimonio dell’Associazione è altresì costituito dai beni mobili e immobili che provengano all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di associati, privati, enti pubblici specificatamente destinati all’incremento del patrimonio.

Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e con i proventi delle attività Associative.

E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di Associazione Progetto Natura Onlus, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E’ fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 Esercizio sociale

L’esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre, con l’approvazione del bilancio consuntivo economico finanziario entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo annuale economico finanziario il quale deve essere redatto seguendo i criteri e le prescrizioni previste dalla legge per conservare i benefici fiscali previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; in particolare il rendiconto deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione delle attività direttamente connesse eventualmente poste in essere accanto alle attività istituzionali. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 Bilancio

Il bilancio di Associazione Progetto Natura Onlus viene formulato autonomamente, la struttura del bilancio d’esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale dell’Associazione e della situazione economico finanziaria della stessa.

Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede otto giorni prima della loro approvazione.

I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede e consultabili da parte di tutti gli associati.

Art. 22 Relazioni al bilancio

La presentazione, discussione e approvazione è accompagnata da una relazione scritta anche di natura sociale e finanziaria, oltre che da quella redatta dal Revisore legale, se nominato.

Art. 23 Revisore legale

L’Assemblea dei soci può nominare un Revisore legale iscritto nel Registro dei revisori Legali, che resta in carica 4 anni;

Il Revisore, se nominato, vigila sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 cod. civ.

Per la valutazione del patrimonio sociale, riferendo all’Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo. Il Revisore presente almeno una volta all’anno all’approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 24 Dello scioglimento del rapporto associativo

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.

Art. 25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di Associazione Progetto Natura Onlus sono deliberati dall’Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Associazione Progetto Natura Onlus deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26 Collegio dei Garanti

In caso di controversie tra organi, tra gli organi e i soci, tra i soci di Associazione Progetto Natura Onlus, sarà necessario rivolgersi a un collegio di Garanti, eletto dall’Assemblea tra i soci che non siano membri di alcun organismo dirigente e formato al massimo da sei membri che restano in carica 4 anni.

Il collegio dei Garanti elegge al proprio interno il Presidente e stabilisce la proprie norme procedurali. Il Collegio esamina i casi di competenza che gli vengono deferiti e decide su di essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento motivato entro 60 giorni.

Art. 27 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle previsioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 28 Norma transitoria

Le modalità di nomina degli organi introdotte dal presente statuto avranno effetto a far data dalla prima convocazione dell’assemblea competente.